Regolamento Commercio


COMUNE DI TIRIOLO
Provincia di Catanzaro





Piano di sviluppo e valorizzazione della rete distributiva locale al dettaglio in sede fissa
(Art. 11, Legge Regionale n. 17/99)


Regolamento per la disciplina e l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa



NUOVA DISCIPLINA DELLE  ATTIVITA' COMMERCIALI

(Ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998, n°  l14, e della L.R. 11 giugno 1999, n° 17)

 

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INDICE

Relazione
ART. 1 - Ambito di applicazione
ART. 2 - Normativa di riferimento
ART. 3 - Comunicazioni di apertura, trasferimento ed ampliamento
ART. 4 - Dotazione di aree a parcheggio
ART. 5 - Elementi di arredo
ART. 6 - Dotazione di aree a parcheggio
ART. 7 - Raccordi viari
ART. 8 - Priorità per il rilascio delle autorizzazioni
ART. 9 - Atti dovuti
ART. 10 - Modalità di presentazione delle domande e rilascio dell'autorizzazione
ART. 11 - Correlazione tra Autorizzazione commerciale e Concessione Edilizia
ART. 12 - Revoca dell'Autorizzazione
ART. 13 - Destinazione d'uso commerciale esistente
ART. 14 - Elenco Regionale dei Comuni e delle Città d'arte
ART. 15 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
ART. 16 - Esercizi di vicinato
ART. 17 - Subingresso

ART. 18 - Cessazione
ART. 19 - Affidamento di reparto
ART. 20 - Disciplina degli orari e delle ferie
ART. 21 - Pubblicità dei prezzi
ART. 22 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie
ART. 23 - Vendite di liquidazione
ART. 24 - Vendite di fine stagione
ART. 25 - Vendite promozionali
ART. 26 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio
ART. 27 - Attività temporanee di vendita
ART. 28 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato
ART. 29 - Sospensione dell'attività ART. 30 - Disposizioni transitorie
ART. 31 - Trattamento dei dati personali
ART. 32 - Sanzioni

RELAZIONE

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Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n0 114, reca la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4), comma 4), della legge 15 marzo 1997, n° 59.

Si tratta di una riforma voluta da tutte le forze politiche, avente la prioritaria finalità di superare le ormai  desuete disposizioni, di cui alla legge 426/71, al relativo regolamento di esecuzione (Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n0 375), ed ai numerosi provvedimenti successivi e collegati.

La riforma ha avuto come obiettivo principale, il superamento dei principi basilari della legge n° 426/71, che consistevano nel dover assicurare il maggior equilibrio possibile tra attività commerciali a posto fisso e presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante; fatto questo da perseguire, per i generi di largo e generale consumo (alimentari ed abbigliamento), mediante la determinazione del limite massimo in termini di superficie globale della rete di vendita (i1 cosiddetto “contingente”).

    L’eliminazione dei suddetti vincoli, connessi soltanto alla pianificazione commerciale, si è dunque realizzata, per effetto dell'entrata in vigore del D. lgs. n0 114/98,  ma solo per una parte della rete distributiva, corrispondente alla tipologia dimensionale minima (Esercizi di vicinato), che è stata anche inquadrata in funzione del "mantenimento e sviluppo degli interventi di programmazione urbanistica commerciale". Tali interventi, nei confronti delle piccole attività commerciali, sono stati giustificati da esigenze di carattere generale, quali la "prevenzione dei problemi di parcheggio e traffico la tutela dei centri storici e delle aree di pregio. la necessità di predisporre infrastrutture" , per l'esercizio delle attività stesse.

L'art.7), del D. lgs. n0 114/98, subordina poi l'apertura degli Esercizi di vicinato (aventi superficie non superiore a 150 mq., nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e non superiore a 250 mq., nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), non più al rilascio di un'Autorizzazione Amministrativa, ma ad una semplice comunicazione al Comune, fatta da parte dell'interessato ed attestante il possesso dei requisiti soggettivi "di onorabilità", ed in caso di vendita di prodotti alimentari, dei requisiti professionali prescritti dall' art.5) del Decreto stesso.

A tal proposito, si è parlato di "liberalizzazione" dell'attività commerciale, ma in realtà, il Decreto lascia ai comuni ampi spazi, solo per intervenire sulla programmazione degli “Esercizi di vicinato". Anzitutto con la previsione di apposite norme relative agli standards urbanistico/edilizi (adottate in attuazione della L.R. n0 17/99 e nell'interesse delle comunità locali) ed, in secondo luogo, al fine di rendere compatibili le attività ed i servizi commerciali con le funzioni e le scelte territoriali in ordine alla viabilità. alla mobilità dei consumatori ed all’arredo urtano. soprattutto per i centri storici, le aree o gli edifici aventi valore storico.


Archeologico, artistico ed ambientale., in base ai maggiori poteri, attribuiti dalle Regioni. relativamente alla localizzazione ed all'apertura degli esercizi di vendita, così come previsto dall'art. 10), punto 1), lettera b) del D.lgs. n0 114/98.

Di liberalizzazione non si può invece certamente parlare nel caso delle Medie Strutture di vendita, e cioè degli Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 1.500 mq nel caso del Comune di Tiriolo, nonché delle Grandi Strutture di vendita, ossia degli Esercizi con superficie superiore a detto limite. Infatti, sia le Medie, che le Grandi Strutture di vendita, rimangono assoggettate, per gli aspetti inerenti l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento, ad Autorizzazione comunale (rilasciata, per le  GSV, solo nel caso in cui siano previste nella programmazione regionale, previo parere favorevole di una "Conferenza di Servizi' cui partecipano anche i rappresentanti della Provincia e della Regione).

La vera e propria programmazione, dunque,. si è realizzata a livello regionale. mediante I’adozione di provvedimenti ('legislativi o di natura amministrativa,  con Delibere  di G. R e/o CR.) che determinino le modalità per il perseguimento degli obiettivi generali e particolari della riforma  delegando ai comuni, in base all'art. 9), punto 1), lettere a) e b), della Dcl. C.R. n0  409/2000, gli indirizzi ed i criteri per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle Medie Strutture di vendita.

Nel definire gli indirizzi generali di programmazione, le Regioni tengono conto di quattro ambiti territoriali:

1) le aree metropolitane omogenee;

2) le arte sovra/comunali configurabili come "unico bacino di utenza";

3) i centri storici;

4) i centri di minore consistenza demografica

In relazione a tali ambiti territoriali, la Regione ha stabilito i criteri di programmazione urbanistica/commerciale, cui il comune deve attenersi nell'adeguare gli strumenti urbanistici

In particolare, gli strumenti urbanistici devono individuare:

1) le aree da destinare agli insediamenti commerciali, in particolare quelle nelle quali consentire gli insediamenti delle Medie Strutture di vendita;

2) i limiti, relativi alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché dell'arredo urbano, cui sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

3) i vincoli di natura urbanistica, ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
4) la correlazione dei procedimenti tra il rilascio della Concessione Edilizia (inerente l'immobile o il complesso di immobili, sede della nuova attività) ed il rilascio  dell'Autorizzazione Amministrativa all'apertura della Media Struttura di vendita,  prevedendone anche l'eventuale rilascio contestuale.
E' da precisare che il D. lgs. n0 114/98 ha suggerito anche eventuali limitazioni da porre, all'apertura di Medie Strutture di vendita, per fronteggiare un eccessivo sviluppo della Grande Distribuzione, per non rischiare di compromettere l'equilibrio tra le varie tipologie distributive ed, indirettamente, lo stesso principio della libera concorrenza (che non corrisponde all'illimitata possibilità di accedere al mercato, in quanto le piccole e medie imprese, la cui  presenza, specie nei centri storici e nelle località montane e rurali, và assicurata e valorizzata, a tutela delle tradizioni1ocali e delle fasce deboli della popolazione, devono essere messe in grado di competere con la Grande Distribuzione).

La “Conferenza di Servizi" indetta dal comune, per la valutazione. delle domande relative all'apertura, trasferimento ed ampliamento, delle Grandi Strutture di vendita, decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri regionali.

Per quanto riguarda le Medie Strutture di vendita, poi, il D. 1gs. n° 114/98 demanda ai comuni, sulla base delle disposizioni regionali contenenti gli indirizzi programmatici, e degli obiettivi di cui all'art; 6) dello stesso Decreto, come sopra detto l'adozione dei criteri per il rilascio delle nuove Autorizzazioni Amministrative, nonché delle norme sul procedimento concernente le relative domande. Anche per le Medie Strutture, il Decreto non indica i mezzi attraverso cui perseguire gli obiettivi della programmazione: sta alle Regioni ed ai Comuni decidere come realizzare una rete distributiva moderna cd efficiente, favorendo l'equilibrio delle diverse tipologie distributive.

I criteri mediante i quali perseguire tali obiettivi possono dunque essere i più vari, ma, tutti, trovano giustificazione nella speciale competenza assegnata agli Enti locali dal D. lgs. n° 114/98.
A riprova del fatto che i limiti di programmazione, eventualmente posti dal comune, all'insediamento delle Medie Strutture di vendita, possono anche andare oltre, a quelli relativi alla pianificazione urbanistica, vi è una semplice considerazione da fare. Infatti, l'art 10), comma 3), del D. lgs. n° 114/98, prevede che la Regione stabilisca i casi in cui l'autorizzazione all'apertura e/o ampliamento. di una Media Struttura di vendita. è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art 24 della legge 11 giugno 197, n 426,  per la vendita di generi di largo e generale consumo (salvo, naturalmente, il rispetto delle nonne urbanistiche, sanitarie, dei VV.F., etc.).

Ebbene, se tali "casi di atto dovuto" costituiscono una deroga ai principi generali di programmazione (tanto da dover essere tassativamente individuati da disposizioni regionali), ma non alle regole della pianificazione urbanistica, ciò è segno inequivocabile del fatto che altri limiti possono essere posti all'apertura, ampliamento e trasferimento delle Medie Strutture di vendita, nell'ambito del territorio comunale.

In sostanza, il legislatore nazionale, indicati gli obiettivi peculiari della riforma, ha voluto poi lasciare le Regioni libere di decidere su quali principi impostare la programmazione. Le Regioni, a loro volta, hanno stabilito direttamente i limiti di programmazione posti all'insediamento delle Grandi Strutture di vendita (nel caso della Calabria limiti di compatibilità territoriale e limiti numerici), lasciando quasi sempre ai Comuni, invece, il compito di determinare i limiti di programmazione relativi alle Medie Strutture.
Nel rispetto degli indirizzi regionali, i Comuni devono favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con gli altri servizi, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi stessi, garantisca il rispetto della libera concorrenza (favorendo nel contempo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive) e renda compatibile l'impatto territoriale ed ambientale, degli insediamenti commerciali, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento, salvaguardando i centri storici.



ART. 1 - Ambito applicazione
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1.Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio su aree private esercitata sul territorio comunale, l’organizzazione degli uffici, i procedimenti, gli atti in materia di commercio.



ART. 2 - Normativa di riferimento
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1.Il presente regolamento è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia, di seguito richiamata:
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al settore del     commercio;
 Legge regionale 11giugno 1999, n. 17 - Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa;
 Circolare 3 agosto 1999, n. 87/S dell'Assessorato regionale al commercio, recante le prime indicazioni  sull'attuazione della riforma della disciplina del Commercio nella Regione Calabria;
Atto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1999, n. 161: Conferenza unificata Stato- Regioni, recante l'accordo sull'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui all'art. 6 del Decreto legislativo n. 114/98;
 Deliberazione dei Consiglio Regionale del 18 gennaio 2000, n. 409 - Indirizzi e criteri di programmazione delle medie e grandi strutture di vendita in attuazione del decreto legislativo n. 114/98 e della Legge regionale 17/199;
 Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 20 marzo 2000, n. 238 recante la Riforma dei commercio in sede fissa - adempimenti dei Comuni.

2. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle vigenti normative emanate in materia.


TITOLO  I

ESERCIZI DI VICINATO


ART. 3 - Comunicazioni di apertura, trasferimento ed ampliamento
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1.L’apertura , il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita, degli Esercizi di vicinato, fino al limite massimo di 150 mq., sono soggetti, come previsto dall’art. 7) del D.legs. 114/98, a previa comunicazione al Comune (mediante l’apposita modulistica), che attesti il possesso dei requisiti soggettivi (morali e, nel caso di vendita di prodotti alimentari, professionali) e quelli relativi ai locali adibiti alla vendita; potranno essere effettuati trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2.Alla comunicazione dovrà essere allegato il certificato di agibilità, oppure, nel caso di locali già adibiti ad attività commerciale, un attestato di conformità urbanistico/edilizia delle aree e dei locali, rilasciato dall’Ufficio Tecnico comunale, o apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta da tecnico abilitato.

3.L’aggiunta, senza ampliamento di superficie, di un nuovo settore merceologico, negli stessi locali dell’esercizio, comporta l’obbligo di comunicazione al Comune.

4.Restano salde le disposizioni, concernenti la vendita di determinati prodotti, previste da precedenti leggi speciali.


ART. 4 - Dotazione di aree a parcheggio
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1.Nelle zone territoriali, diverse dal centro storico, è prescritta la dotazione di 1,5 mq. di parcheggio, per ogni mq di superficie di vendita, per gli Esercizi di vicinato del settore alimentare, e di 0,8 mq., per ogni mq di superficie di vendita, per gli Esercizi di vicinato del settore non alimentare. Solo per il centro storico, qualora non sia possibile reperire l'area di parcheggio in adiacenza ai nuovi locali da adibire ad attività commerciale (area prevista nella misura di 0,4 mq. per ogni mq. di superficie di vendita), essa può essere disponibile anche in un raggio di almeno 300 mt. dal perimetro dell'Esercizio. Potranno anche essere utilizzate eventuali aree pubbliche, messe a disposizione dal Comune, mediante apposita.. convenzione, ed attrezzate a spese dell'operatore commerciale.

2.Anche a seguito di modifiche della superficie di vendita , che comporti l’obbligo di comunicazione, è necessaria la sussistenza delle dotazioni sopra descritte.

3. Nel  centro storico, considerato il carattere prevalentemente pedonale dell'utenza, gli Esercizi di vicinato adibiti ad attività artigianali, para/commerciali, di servizi al pubblico e di promozione di prodotti locali, sono esentati dal rispetto delle dotazioni a parcheggio.

4.Resta salva la possibilità per il Comune di ridimensionare, per gli esercizi di vicinato, le dotazioni dei parcheggi  nelle ipotesi espressamente previste alle lett. a) – b) e c) dell’art. 9, comma 4° della L.R. n. 17/99.


ART. 5 - Elementi di arredo
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1.  Ai fini dell'apertura di un Esercizio di vicinato, o dell'ottenimento della concessione o autorizzazione edilizia, per la ristrutturazione di un immobile a destinazione commerciale nel centro storico, sarà necessario il rispetto delle indicazioni relative alle caratteristiche dei muri di facciata, delle vetrine, delle insegne e dell'illuminazione esterna, prescritte  dal Comune, con le Norme Tecniche  di Attuazione del vigente Piano di Recupero Edilizio.


TITOLO  II

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA


ART. 6 - Dotazione di aree a parcheggio
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1.La dotazione di aree da destinare a parcheggio, fatto questo inderogabile ed essenziale, ai fini di qualunque tipo di nuova apertura, è stabilita, per le attività che si insedieranno nel centro storico, nella misura di 0,4 mq per ogni mq di superficie di vendita e può essere disponibile in un raggio di almeno 300 mt., dal perimetro dell'immobile nel quale avrà sede la nuova attività

2. Le Medie Strutture di vendita, da insediare nelle altre zone territoriali, che e previa la verifica  di conformità agli strumenti Urbanistici da parte del Settore Urbanistico Comunale, saranno successivamente individuate, dovranno disporre, in immediata adiacenza agli Immobili utilizzati, di aree destinate a parcheggio nella misura prevista dall'art.9), punto 2), lettera b). della L. n. 17/99:
1,5 mq., per ogni mq. di superficie di vendita, per gli esercizi di vicinato del settore "alimentare";
0,8 mq.  per ogni mq. di superficie di vendita, per gli esercizi di vicinato del settore "non alimentare”;
2 mq., per ogni mq. di superficie di vendita, per le Medie Strutture di vendita del settore "alimentare";
1,5 mq., per ogni mq. di superficie di vendita, per le Medie Strutture di vendita del settore “non alimentare"

3.Per parcheggi effettivi si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli, con esclusione della viabilità di accesso e delle aree di carico e scarico delle merci.

4.Relativamente alla progettazione dei parcheggi, per interventi che superino i 600 mq., di superficie di vendita, è obbligatorio:

 differenziare le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico delle merci);
 eliminare le barriere architettoniche;
 utilizzare adeguate tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico;
 delimitare i posti macchina con segnaletica orizzontale;
 localizzare i depositi per i carrelli tra i posti macchina, in siti facilmente raggiungibili;
 pavimentare l'area con materiali antisdrucciolevoli;
 prevedere sistemi di drenaggio rapido;
 installare sistemi di illuminazione ad ampio spettro;
 prevedere la presenza di:
a)adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti;
b)percorsi pedonali protetti;
c)apposite aree a verde attrezzate per il gioco dei bambini.

5.Sono obbligatorie la manutenzione, la pulizia, il mantenimento dell'agibilità e dell'efficienza dell'area in tutte le condizioni metereologiche.
6.Anche a seguito di modifiche della superficie di vendita, che comportino il rilascio di    “autorizzazioni per ampliamento", nonché nuove Autorizzazioni Amministrative dovute per "accorpamento" e/o "concentrazione", è necessaria la sussistenza delle dotazioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4), ed in caso di superamento della superficie di vendita di 600 mq., di quelle previste di punti 5) e 6).


ART. 7 - Raccordi viari
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1.Fuori dal centro storico, il raccordo tra il parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso: in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti tra viabilità pubblica, zone di carico/scarico merci, ed accessi riservati ai pedoni.

2.Il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità  principale; nello specifico, la segnaletica stradale, e quella di orientamento, devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio.



ART. 8 - Priorità per il rilascio delle autorizzazioni
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1.Tra più domande concorrenti, per l'apertura di una nuova Media Struttura di vendita, è data priorità a quella che prevede l’accorpamento di una Media Struttura  preesistente, già autorizzata  ed uno o più  esercizi di vicinato contingentati, di cui alla precedente Legge 426/71 (ex Tab.: I, Ia, II, VI, VIII e IX). La nuova superficie di vendita della Media Struttura, autorizzata dal Comune per accorpamento, non potrà comunque essere superiore ai 750 mq.


In ambedue i casi devono comunque sussistere le sententi condizioni:

 trattandosi di realizzazione. di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superficie
     di vendita;
-  alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al 70 % della superficie alimentare     richiesta   per la    nuova struttura;
trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare, il richiedente abbia partecipato ai corsi di formazione professionale o risulti in possesso di adeguata qualificazione, secondo quanto previsto dall'art.5), punto 1), lettera d), della L.R. n ° 17/99;
la domanda contenga l'impegno al reimpiego del personale di tutti i preesistenti esercizi concentrati, secondo le modalità di cui all'art.5), punto 1), lettera e), della legge stessa;
un'adeguata formazione professionale, per il settore alimentare, dei titolari o loro delegati, attraverso la frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'art.5), punto 9), del D.lgs. n. 114/98.

 


ART. 9 - Atti dovuti
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1.E' sempre concessa fino al limite massimo di 750 mq. di superficie di vendita, l'autorizzazione all'apertura di una Media Struttura di vendita in caso di concentrazione (al fine di una nuova apertura) o accorpamento (mediante aggiunta di nuova superficie in una struttura già autorizzata) di più esercizi di vicinato (esercizi che non possono essere superiori al valore di 150 mq. cadauno, moltiplicato per il numero degli esercizi concentrati o accorpati, operanti nel territorio comunale e già autorizzati, solo ed esclusivamente, ai sensi dell’art. 24 della legge 11 giungo  1971 n.426,  per la vendita di prodotti di largo e generale  consumo (ex tabelle I  Ia. II, VI, VIII, IX).

2. E' sempre concessa l'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita, di una Media Struttura già autorizzata, e regolarmente operante, fino ad un massimo del 20% in più della superficie già autorizzata, e per una volta soltanto.

3.Le nuove autorizzazioni, all'apertura o all'ampliamento, di Medie Strutture di vendita, di cui ai precedenti punti 1) e 2), saranno concesse solo nel pieno rispetto della normativa urbanistica comunale vigente, delle dotazioni di aree a parcheggio, di cui all'art. 6) e delle norme sui raccordi viari, di cui all'art. 7).


ART. 10 - Modalità di presentazione delle domande e rilascio dell'autorizzazione
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1.    Al fine di richiedere l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento od al trasferimento di sede, di una Media Struttura di vendita, l'interessato dovrà utilizzare la modulistica approvata, ai sensi dell'art.10), comma 5), del D. lgs. n.114/98, dalla Conferenza Stato/Città ed Autonomie locali, unificata con la Conferenza Stato/Regioni, con De libera del 13 aprile 1999.

2.    La Domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Commercio del Comune, corredata con la seguente documentazione:

a)descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa, indicando la superficie di vendita, la superficie totale dell'Immobile ed il settore merceologico;

b)cartografia con indicazione del sito dell'iniziativa e viabilità;

c)attestato di conformità urbanistica delle aree o, nel caso di ampliamento o trasferimento di sede, del nuovo Immobile, rilasciato dall'ufficio tecnico comunale; piante e sezioni dell'Immobile, nello stato attuale, con indicazione della destinazione d'uso;

d)indicazione della superficie di vendita, in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva, ed al parcheggio di pertinenza;

e) indicazione di eventuali esercizi già operanti ed accorpati nella nuova struttura;

f)in caso di domanda di autorizzazione, relativa ad un Immobile già esistente e ultimato con destinazione d'uso commerciale, certificato di agibilità (DPR n. 425/94); dichiarazione firmata da tecnico abilitato, certificante che dalla data di rilascio dell'agibilità non sono intervenute modifiche alla struttura.

3Le domande possono essere inviate tramite raccomandata A/R, oppure presentate direttamente. al Comune, il quale provvederà, in entrambi i casi, a rilasciare all'istante apposita ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda, contenente l'indicazione del normativo del responsabile del procedimento.

4.Il rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa commerciale è di competenza del Responsabile del Settore Commercio.

5.Nelle ipotesi previste, nei precedenti articoli 8) e 9), il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, e comporta la revoca immediata, delle vecchie autorizzazioni, relative agli esercizi accorpati o concentrati.

6. In ogni caso, qualora non sia stato comunicato il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di novanta giorni, questa si intende comunque ottenuta, salvo il rispetto della normativa e degli standards urbanistici.

7. Ai tini dell'accesso, ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge  n. °  241/90 e successive modifiche.



ART. 11 - Correlazione tra Autorizzazione commerciale e Concessione Edilizia
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    1. Nel caso di una nuova richiesta di edificazione per un immobile da destinare ad attività commerciale, di ristrutturazione finalizzata all'ampliamento della superficie di vendita o di modifica della destinazione d'uso di immobile  già destinato a diversa attività, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, per una Media struttura di vendita, avviene non oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione amministrativa al commercio.


ART. 12 - Revoca dell'Autorizzazione
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    1. L'autorizzazione all'apertura di una Media Struttura di vendita è revocata, ai sensi dell'art.22), comma 4), lettera a), del D. lgs. n. 114/98, qualora il titolare non inizi l'attività di vendita entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.



TITOLO  III

DISPOSIZIONI COMUNI

                                 
ART. 13 - Destinazione d'uso commerciale esistente
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1.  Ai fini  del presente regolamento, alle unità immobiliari che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso risultino essere già sedi di attività commerciali autorizzate è attribuibile la destinazione d'uso commerciale esistente, fermo restando il requisito delle condizioni minime per il rispetto delle norme in materia igienico - sanitaria.


ART. 14 - Elenco Regionale dei Comuni e delle Città d'arte
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1.Il Comune di Tiriolo, al fine di poter beneficiare di particolari deroghe negli orari di apertura al pubblico negli esercizi commerciali ed allo scopo di poter offrire nuove opportunità funzionali alle esigenze della domanda turistica, risulta inserito nell'Elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte della Calabria, ai sensi dell'art. 15 della L.r. 17/99.



ART. 15 - Adeguamento degli strumenti urbanistici
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1.Come disposto dal nuovo impianto normativo sul commercio e come sancito nella Conferenza Unificata Stato - Regioni del 21 ottobre 1999, contestualmente e all'interno della programmazione del settore commercio, con atto specifico, il Comune di Tiriolo predispone l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi alle nuovi disposizioni regionali in materia di commercio, al fine:

di rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'insediamento,
di valorizzare la funzione commerciale ai finì della riqualificazione del tessuto urbano,

di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio e riqualificare i centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti.
    

 
            TITOLO  IV

                                                 NORME PARTICOLARI


ART. 16 - Esercizi di vicinato
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1.Conformemente alle linee generali introdotte dalla legge nazionale di riforma del settore che sanciscono prima di tutto il principio della libertà di iniziativa privata, in special modo per la categoria della piccola distribuzione, il Comune di Tiriolo dispone che l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 150 metri quadrati, l'estensione o la variazione del settore merceologico degli esercizi di vicinato, possano avvenire liberamente in tutto il territorio comunale.
 
2.Nelle aree di insediamento urbano storico sono previsti interventi di localizzazione, riferiti alle specifiche categorie di cui al presente articolo.

3.Nelle more dell'adozione di specifici programmi per la tutela e la valorizzazione del centro storico, di cui agli artt. 12 e 13 della L.r. 17/99, allo scopo di salvaguardare le caratteristiche, l'immagine ed il decoro del bene culturale rappresentato da luoghi di particolare pregio ed interesse storico, architettonico, ambientale e culturale della città nonché in coerenza con i programmi di viabilità, limitazione o interdizione del traffico veicolare e di prevenzione dall’inquinamento e dalle forme abusive di commercio su aree pubbliche, è vietato all'interno dei perimetri degli insediamenti urbani storici individuati nell'apposita cartografia di piano, l'esercizio dell'attività di vendita dei seguenti articoli:
-    Rottami e materiale di recupero;
-    Articoli per l'imballaggio industriale;
-    Autoveicoli e simili-
-    Imbarcazioni e relative attrezzature;
Macchine , attrezzature e articoli tecnici per l'industria, per l'artigianato e per l'agricoltura;
-    prodotti chimici;
-    impianti di gas liquido;
-    esercizi di Medie Strutture per il commercio al dettaglio in forma singola
     
4.Fatto salvo il diritto acquisito dagli esercizi che già svolgono le attività di cui al precedente comma tre alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono quindi vietati nuovi insediamenti (anche per trasferimento o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio) nonché estensioni merceologiche rispetto alla gamma prima commercializzata, per tali generi. L'inosservanza dei divieti in questione integra la fattispecie dell'attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all'art. 22 comma I del Decreto, con conseguente provvedimento di diffida della sua prosecuzione e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell'esercizio,



ART. 17 - Subingresso
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1.Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio di  vendita sono soggetti alla sola comunicazione al Comune competente per territorio, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L r. 17/99.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L r. 17/99 la comunicazione di subingresso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare od entro sessanta dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.

3.La comunicazione di subingresso presentata entro i termini perentori di cui al precedente comma 2 consente al subentrante - purché in possesso dei requisiti morali e, per il settore alimentare, professionali - di esercitare immediatamente (cioè della data in cui la comunicazione è ricevuta dal Comune) l'attività del dante causa, cui correlativamente incombe l'obbligo di cessarla.

4.La comunicazione di subingresso presentata oltre i termini perentori di cui al comma 2 comporta la decadenza dell'autorizzazione o del titolo sorto a seguito di precedente regolare comunicazione in capo al dante causa. Conseguentemente:

a)la comunicazione stessa sarà dichiarata inidonea ed inefficace a produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto ed a conseguire gli scopi voluti dall'interessato; essa verrà respinta con diffida, e divieto nei confronti del subentrante, ad esercitare l'attività perché abusiva;

5.Ad ogni trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio deve corrispondere una comunicazione di subingresso (e correlativa comunicazione di cessazione da parte del dante causa).

6.In caso di morte del titolare la comunicazione deve essere effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del Decreto.

7.Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 del Decreto entro un anno dalla comunicazione di subingresso.

8. Nel caso di morte del titolare, per proseguirne provvisoriamente l'attività in attesa che sussistano le condizioni per la definitiva comunicazione di subingresso è necessario che da parte dell'erede o di uno degli eredi sia presentata comunicazione di prosecuzione dell'attività al Comune.

9. All'erede o agli eredi è altresì consentito, entro l'anno dalla data del decesso, cedere la proprietà od anche la gestione dell'esercizio (ipotesi in cui deve comunque essere presentata definitiva comunicazione di subingresso), purché vi siano succeduti con regolare denuncia.


ART. 18 - Cessazione
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1.La cessazione dell'attività di un esercizio di vendita è soggetta alla sola comunicazione     al   Comune.
 
2.La comunicazione di cessazione, eccetto quella per causa di morte del titolare deve essere presentata in via preventiva e comunque entro la data di cessazione o dell'atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Decreto.



ART. 19 - Affidamento di reparto
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1.Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
 
2.L'affidamento del reparto è assimilato al subingresso e soggetto alle comunicazioni di cui agli art. 3 (tre), 10 (dieci),  del presente regolamento, secondo la superficie di vendita del reparto, da parte del soggetto che ne prende la gestione (nella sezione relativa all'apertura per subingresso del Mod. "COM 1" o del Mod. "COM 3" dovrà barrarsi la casella "altre cause', e specificare "presa in Gestione di reparto").

3.  Il    soggetto che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di vendita né di parziale cessazione.

       TITOLO  V

                          SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA’


ART. 20 - Disciplina degli orari e delle ferie
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1.La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza sindacale nel rispetto di quanto stabilito dall'art.11  del D.Lgs. n. 114/98 e dalla normativa regionale. Il Comune, per assicurare l'approvvigionamento, d'accordo ed in collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.



ART. 21 - Pubblicità dei prezzi
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1.I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
 
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.

3. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso  per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

4.     I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara con caratteri ben leggibili e facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 3.

5.     In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

6.Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.


ART. 22 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie
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1.  In tutte le vendite è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
 
2.     Le merci devono essere poste in vendita con l’indicazione dei prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del  nuovo prezzo scontato o ribassato.

3.  Durante il periodo in cui in un esercizio vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito.

4.  Le merci oggetto di vendita straordinaria e come tali offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

5.  Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazione nonché l'indicazione della durata della vendita.

6. Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.


ART. 23 - Vendite di liquidazione
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1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante, allo scopo di smerciare in breve tempo tutte le merci, a seguito di cessazione dell'attività, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione.

2. Tali vendite possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno, esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione, per una durata non superiore a sei settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali.

3. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.

4. La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita modulistica deve contenere:

a)    per la cessazione dell'attività commerciale: dichiarazione di cessazione dell'attività per gli esercizi di vicinato, atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa per le medie e le grandi strutture di vendita;

b)    per la cessione di azienda: copia del contratto redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata;

c)    per il trasferimento dell'azienda in altro locale: copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato; ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente alla prova della disponibilità dei nuovi locali,

d)    per la trasformazione o il rinnovo dei locali: dichiarazione di esecuzione dei lavori.

5.  Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere  immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi. Non sono ammesse deroghe o proroghe alla chiusura, ad esclusione del caso in cui il soggetto non abbia usufruito dell'intero periodo previsto dalla legislazione vigente, per causa di forza maggiore ed anche per impedimento della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori.


ART. 24 - Vendite di fine stagione
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1.Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale o di moda, che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro la stagione di riferimento; tali vendite devono essere presentate al pubblico come "vendita di fine stagione” e possono essere effettuate con le modalità previste dall'art. 17 della L.r. 17/99 e successive deliberazioni.



ART. 25 - Vendite promozionali
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1.Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei    prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere nettamente separate da
     quelle offerte alle     condizioni ordinarie.
     La comunicazione di "vendita promozionale" deve essere effettuata al Comune almeno   dieci giorni  prima del suo inizio.
 
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
 
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite ed entro i limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.


ART. 26 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio
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1.E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio salvo deroghe stabilite dalla Regione.
 
2.Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 24 aprile 1999.


ART. 27 - Attività temporanee di vendita
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1.In occasione di fiere, feste, manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi dall'Amministrazione Comunale, i soggetti interessati, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 5 del Decreto e con il consenso dell'organizzatore o del gestore dell'area o del locale, può presentare una comunicazione per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell'evento il commercio al dettaglio di prodotti attinenti all'evento medesimo. La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita. A tal fine deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune.
 
2.Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni. sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.


ART. 28 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato
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          1.    Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato all'interno dei locali purché:

a)    non venga predisposto un apposito servizio di somministrazione;

b)     non vengano collocate nel locale di vendita le attrezzature finalizzate a permettere o favorire la Consumazione sul posto dei prodotti;

c)     non siano predisposte liste o menù dei prodotti offerti, con relativi prezzi;

d)non siano raccolte o registrate le ordinazioni, né venga espletato servizio con portate di alimenti e/o bevande.

2 Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita specificamente idoneo a consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili.
Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi         contenitori di alimenti e bevande durante e dopo l'uso.



ART. 29 - Sospensione dell'attività
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1. Nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese, deve esserne data comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima del suo inizio.
 
2. Il periodo di sospensione può durare fino al massimo di un anno, dopo di che si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 4 lett. b) o comma 5 lett. a) del Decreto.




TITOLO  VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


ART. 30 - Disposizioni transitorie
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1.I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni relativi a medie e grandi strutture in corso  al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia già conclusa l'istruttoria, vengono definiti secondo i termini e le disposizioni stabilite dalla Legge Regionale, dalle relative disposizioni attuative o dal presente regolamento. I termini di cui sopra decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



ART. 31 - Trattamento dei dati personali
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1.Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari   ed  indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.

2.Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999.

3.I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.

4.È consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra ufficio per la comunicazione con soggetti esterni.

5.È garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996.


ART. 32 - Sanzioni
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1.La violazione delle disposizioni previste è sanzionata sulla base delle norme del D. lgs. n. 114/98 ai quali le stesse sono riconducibili.

Comune di TIRIOLO - Piazza Italia, 4 - Tel. 0961990836 Fax 0961990928- P.IVA 00297960791

 

PEC  protocollo.tiriolo@asmepec.it


Istituzionale  protocollo@comune.tiriolo.cz.it

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